Con il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 arriva un’ulteriore modifica al Superbonus 90% che non ammetterà più tra le sue possibilità la cessione del credito e lo sconto in fattura. Per chi è intenzionato a ristrutturare casa nei prossimi mesi, con interventi destinati a migliorare l’efficienza energetica o con lavori destinati a misure antisismiche, potrà farlo solo richiedendo una detrazione successiva agli interventi stessi, non potrà ottenerla prima. Con la pubblicazione di questa legge in Gazzetta Ufficiale, l’agevolazione conosce nuovi limiti di applicazione dopo essere stata già ridimensionata dalla Legge di Bilancio 2023. Il cambiamento più importante, infatti, riguarda la percentuale da detrarre che è passata dal 110% al 90%.
Il Super Bonus nasce nel 2020 non solo come strumento utile per far ripartire il mercato edilizio, ma anche come incentivo per rendere gli immobili più sostenibili. L’obiettivo dell’Unione Europea a proposito delle abitazioni è molto chiaro: entro il 2030 devono sparire le case appartenenti alla classe energetica F e G, così da poter arrivare nel corso di tre anni ad avere solo strutture classificate nella fascia E. Dato che l’Italia è piuttosto indietro nella costruzione e nella conversione di immobili green, i bonus edilizi focalizzati sulla riqualificazione energetica sono diventati fondamentali.
Dopo tre anni, però, si è sentita la necessità economica di ridurre la percentuale da detrarre di anno in anno. Dal 110% si è passati al 90%, poi si scenderà al 70% nel 2024 ed infine al 65% nel 2025. Inoltre, possono presentare richiesta solo coloro che effettuano lavori sui condomini oppure sulle unità unifamiliari, a patto che l’immobile rappresenti la prima casa e che la richiesta della detrazione venga fatta da un contribuente con reale diritto di godimento dell’abitazione, con un reddito di riferimento calcolato dalla somma di tutti i redditi familiari, inferiore ai 15 mila euro.
L’agevolazione del 110% può ancora essere fruita dai condomini che hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022. In alcuni casi particolari, rientrano anche quei lavori la cui approvazione è stata deliberata da un’assemblea condominiale nelle date comprese tra il 18 e il 24 novembre, a cui è seguita poi una CILAS entro il 31 dicembre 2022.
Fino al 16 febbraio 2023, la normativa prevedeva la possibilità di richiedere uno sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. Il primo permetteva di ottenere dall’impresa edile uno sconto sul costo delle operazioni pari alla percentuale da detrarre con il bonus. L’impresa avrebbe poi recuperato i soldi anticipati attraverso detrazioni d’imposta. La cessione del credito, invece, permetteva a un terzo ente di coprire le spese e di recuperarle in seguito. Applicando questi strumenti, il richiedente traeva un enorme vantaggio economico, visto che poteva pagare solo una minima parte dei lavori e lasciare alla ditta o all’ente il resto della spesa. Tutto questo ora non è più possibile.
Dopo l’approvazione del decreto n.11/2023, chi commissiona i lavori non potrà richiedere più alcun anticipo e dovrà coprire l’intera spesa delle operazioni. Potrà, però, beneficiare delle detrazioni pari alle percentuali previste dai vari bonus edilizi nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 o dei 10 anni successivi.
La possibilità di ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura è stata eliminata anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione per le parti comuni degli edifici condominiali, con operazioni pari o superiori ai 200 mila euro di spesa e per i lavori antisismici effettuati sempre nei condomini nelle zone a rischio 1, 2 e 3.
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